Usucapione di immobile abusivo. Potere pubblicistico sanzionatorio e acquisto della proprietà del privato

Il fatto costituisce una delle questioni sulle quali spesso ci si interroga poiché non è rara la costruzione di un immobile in assenza di concessione o in violazione della stessa e la richiesta di usucapione del manufatto o terreno sul quale giace lo stesso.

Sotto tale profilo si rappresenta che la concessione edilizia, quale titolo abilitativo per il soggetto interessato, sembrerebbe non rappresentare un problema per l’acquisto della proprietà dell’immobile a titolo originale ai sensi dell’art. 1158 c.c.

Resta inteso il rispetto e la dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge per l’usucapione, ovvero il possesso ultraventennale della costruzione continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità.

Secondo recente giurisprudenza, tra le altre quella del Tribunale di Catanzaro, trattandosi l’attività abusiva illecito che rileva (oltre che sotto il profilo penale) dal punto di vista amministrativo e permanente, non si incide sul potere di acquisto dell’immobile per il privato.

Difatti, è affermato che l’esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie dà luogo a un illecito permanente.

Allo stesso modo, in tema di distanze tra edifici, altre pronunce hanno affermato il principio che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà, deve ritenersi ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. (Cass. Civ., 18 febbraio 2013, n. 3979 Cass. Civ., Sez. II, 19 dicembre 2012, n. 23452), ciò perché come descritto prima, il decorso del tempo non determina la consumazione del potere sanzionatorio in capo all’ente comunale (T.a.r. Lazio, Roma, 24 marzo 2011, n. 2606.).

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