L’accettazione dell’eredità costituisce da sempre, specie in Italia, un’attività che spesso è ritenuta priva di formalità e atti, ciò soprattutto in ragione dell’obbligo di procedere alla dichiarazione di successione.
Va innanzitutto precisato che per tale atto la giurisprudenza non sempre ha mostrato una univocità di interpretazioni.

Difatti, senza voler ripercorrete anni di sentenza e prendendo in considerazione già solo l’ultimo biennio, la Cassazione ha fornito una chiara linea interpretativa da potersi ritenere ormai costante, salvo interventi del supremo consesso.
Nel 2020, con l’ordinanza n. 1438 la Corte ha sancito il principio secondo il quale la voltura catastale richiesta dall’erede chiamato a riferire circa l’accettazione o meno dell’eredità del de cuius, è atto idoneo a configurare l’accettazione tacita dell’eredità.
In particolare, nella predetta fattispecie l’istituto bancario ha richiesto al Tribunale di verificare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte del figlio di un suo debitore, poiché lo stesso aveva posto in essere la voltura catastale degli immobili con l’effetto che tale adempimento altro non è che atto idoneo a configurare l’accettazione tacita dell’eredità.
Il Tribunale e la Corte territoriale hanno accolto la tesi sostenuta dalla banca.
A ciò si aggiungeva il possesso del bene da parte del figlio e il pagamento degli oneri condominiali, quali ulteriori presunzioni a far prova dell’avvenuta accettazione.
La vicenda è giunta sino alla Corte di Cassazione che, sostenendo quanto riferito dai giudici di merito, ha dichiarato infondato il ricorso.
Più precisamente la Cassazione ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale vi è una distinzione tra gli atti aventi natura meramente fiscale e quelli sostanziali che, contrariamente ai secondi, sono espressione dell’accettazione da parte dell’erede.
Più specificatamente, è stato osservato che la denuncia di successione, di per sé pur costituendo un atto meramente fiscale, è significativa dell’accettazione se disposta unitamente ad atti con contenuto anche civile, quale la volontà di procedere alla voltura degli immobili che costituiscono l’asse ereditario, sempre tenuto conto anche della natura, l’importanza e le finalità degli atti concretamente realizzati.
A tale pronuncia, si aggiunge da ultimo l’ordinanza del 30 aprile 2021 n. 11478, in seno alla quale la Cassazione ha nuovamente evidenziato che la denuncia di successione consegnata dal chiamato all’eredità e il pagamento della relativa imposta, nonché l’operazione di voltura catastale, altro non rappresenta che uno degli atti idonei a disporre l’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art 476 c.c.