“In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (Cass. n. 24798/2020).

Quando si fa riferimento alla cessione del credito, spesso si crede che queta costituisca un’operazione negoziale particolarmente complessa.
Più semplicemente, altro non è che uno schema tipico del diritto previsto all’art. 1260 c.c. e rubricato come “Cedibilità dei crediti”, secondo il quale “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
La medesima operazione, in ambito bancario è regolata dalla normativa speciale prevista dall’art. 58 del Testo Unico Bancario che si sostituisce al regime sopra individuato e produce il trasferimento di una massa determinata di crediti, tutti derivanti da rapporti bancari con i debitori clienti o ex clienti.
Ciò detto, occorre evidenziare quali sono gli effetti della cessione nei confronti del ceduto (debitore) che, dopo l’avvenuta cessione, ai fini dell’estinzione del proprio debito, salvo non vi siano vizi in ordine alla notifica della cessione o alla pubblicità della stessa, continuerà il proprio rapporto con il cessionario (nuovo creditore).
Il problema principale della cessione dei crediti, ruota attorno all’ipotesi in cui il ceduto non venga a conoscenza dell’operazione di cessione poiché il nuovo creditore non ha adempiuto all’obbligo di “notiziarlo” mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in luogo della notifica al debitore ceduto (o sua accettazione) prevista dall’art. 1264 c.c: l’operazione di pubblicazione è necessaria allorquando trattasi di crediti bancari ceduti in massa e, pertanto, non in ipotesi di piccoli gruppi di crediti.
Stante il fiorire delle controversie basate proprio sull’inadempimento del cessionario per non aver correttamente seguito l’iter procedimentale di notifica, non mancano pronunce con le quali la giurisprudenza di merito e legittimità ha fissato e ribadito gli oneri tipici che derivano dalle operazioni di cessione.
È stato sancito che il cessionario, ai fini della legittimazione attiva, per agire o resistere in un processo contro il ceduto, deve produrre in giudizio l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 17110/2019) ma potrà anche non aver indicato nell’avviso di pubblicazione il numero di riferimento del rapporto ceduto, purché “gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cfr. Cass. n. 31188/2017).
Ne deriva, premessa la regolarità dell’informativa al debitore ceduto, che in ragione dell’art. 58 TUB secondo cui “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. “, il ceduto potrà subire dal nuovo creditore tutti gli atti esecutivi (precetti, pignoramenti ecc.) che avrebbe potuto compiere il creditore originario, sicché, il cessionario potrà pignorare l’immobile originariamente concesso in ipoteca al cedente, nonostante dai pubblici registri risulti titolare dell’ipoteca il creditore originario.
Il ceduto, come previsto dalla normativa civilistica ordinaria, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni anteriori alla pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale (tra le tante: Cass. n. 575/2001; Cass. 10833/2007; Cass. 5998/2007; Cass. 8373/2009).
In altre parole, il debitore potrà “contestare” al nuovo creditore la violazione dei propri diritti anche se riferita a fatti posti in essere prima della cessione, oltre quelli perfezionati successivamente alla costituzione del diritto: ad esempio, il debitore ha già pagato parte o tutto il debito al creditor originario, oppure il debitore ha maturato nei confronti del creditore originario un controcredito di pari o diverso ammontare che derivi dallo stesso rapporto bancario.
Resta intenso che nell’ambito di una così fatta operazione contrattuale, se pur vero che il cedente può sollevare al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal rapporto originario, tali deduzioni possono tuttavia riferirsi solo alla specifico rapporto ceduto, sicché, non è legittimo per il debitore invocare l’inadempimento del cedente se tale condotta inadempiente si riferisce a rapporti bancari diversi, pur intercorrenti tra i medesimi soggetti.
Ciò perché ci si trova innanzi a fatti storici soggettivi che risultano estranei alla posizione del cessionario: “La previsione del primo comma dell’articolo 1263 Cc, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli «altri accessori», deve essere intesa nel senso che nell’oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito. Tuttavia, al cessionario non sono trasferite le azioni inerenti alla essenza del contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. Pertanto, il cessionario del credito non è legittimato ad agire per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex articoli 1338 e 1398 Cc contro il soggetto che abbia concluso il contratto originario con il cedente, in quanto detta azione attiene alla natura ed essenza del negozio e non alla tutela del credito da esso nascente.” (Cfr. Cass., III, 13/02/2013, n. 3579).