Scuola: i danni subiti dall’alunno per la caduta dalle scale, l’istituto deve risarcirlo

All’iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato, mentre sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico. È infatti indifferente che colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno subito dall’allievo durante il tempo in cui era affidato alla scuola invochi la responsabilità contrattuale di questa per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie — avuto riguardo sia all’età degli allievi e quindi al loro grado di maturazione, sia alle circostanze di tempo e luogo – secondo l’ordinaria diligenza, onde salvaguardare la loro incolumità mentre spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso” (Cass. 3081/2015) Molteplici sono gli eventi che possono interessare un alunno durante il periodo di permanenza a scuola, sicché, il tema della sicurezza dei luoghi scolastici – intesi latu sensu come spazio di lavoro del minore / adoloscente – è rilevante, poiché solo in tal maniera è possibile prevenire al meglio qualsivoglia lesione. Ciò, detto, dal punto di vista squisitamente processuale, il danno subito dall’alunno non onera lo stesso a dover provare che l’istituto scolastico ha adottato le misure idonee ad evitare ogni pericolo e danno, giacché il danneggiato potrà limitarsi ad allegare l’esistenza del rapporto con l’istituto e l’evento dannoso come conseguenza – danno. Addirittura, la Suprema Corte si è spinta anche a sostenere che l’alunno che cade dalle scale a scuola ha diritto al risarcimento anche nelle ipotesi in cui non dimostri l’esatta dinamica dei fatti, considerato che spetta all’Istituto dimostrare di aver vigilato e predisposto le misure organizzative necessarie a scongiurare ogni pericolo e danno. In altre parole, anche nell’ipotesi in cui lo studente si fosse limitato solo a denunciare il danno, considerato che l’istituto è garante della sicurezza dello stesso, è altresì obbligato anche a vigilare sullo stato dei luoghi, oltre che alle corrette condotte tenute dalle diverse parti, con la conseguenza di dover provare di aver adottato ogni strumento necessario per la tutela. Ne deriva che il danno preventivato ma improbabile, non è accettabile per l’alunno perché conseguenza di quel rischio che egli – o chi ne esercita la potestà – è consapevole di assumere nella propria sfera giuridica ma che accetta come controprestazione all’educazione e istruzione che in parte, peraltro, è pure obbligatoria. La Corte di Appello aveva per lo più centrato il punto giuridico, omettendo di considerare che non è necessaria la descrizione dello stato dei luoghi – in questa ipotesi delle scale e delle relative misure di sicurezza – poiché ciò spetta all’istituto onerato di dimostrare di aver adottato ogni misura possibile per evitare l’evento. Ciò tiene luogo per tutto il tempo in cui l’alunno permanga sotto la vigilanza del personale scolastico, financo in alcune ipotesi ove lo stesso si trovi al di fuori del plesso: “…tale circostanza fattuale è presunta finché l’allievo si trattiene entro il plesso scolastico nelle sue pertinenze (…) mentre può estendersi anche là dove il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalla sue pertinenze, se vanga in concreto accertato che lo stesso non era affidato riaffidato ad altro adulto, ma continuava ad essere sottoposto a sorveglianza da parte dell’insegnante o altro dipendente scolastico.” In conclusione, giova specificare che la disamina effettuata, tuttavia, non deve indurre nell’errore secondo per cui ogni evento dannoso subìto in ambito scolastico è risarcibile dall’Istituto. A titolo esemplificativo, la fattispecie non trova riscontro nelle ipotesi di lesioni dell’alunno ne casi di danno immediato e repentino a se stesso.

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