La situazione di emergenza che ha colpito l’intera nazione ha determinato effetti devastanti nei confronti dell’intera economia e molte imprese, difatti, stanno adottando piani di rientro utili per risanare le diverse posizioni debitorie accumulate.
Ciò detto, unitamente agli strumenti offerti con il D.L. Cura Italia e confermati – oltre che ampliati – con il D.L. Rilancio, ogni impresa che abbia cognizione delle norme che la governano e la regolano, potrà optare per il finanziamento e/o il versamento di capitali da parte del socio così dando vita a una forma di sostentamento del tutto privato.

Come è evidente, l’attuazione di una tale soluzione dipenderà, tuttavia, dalla reale capacità patrimoniale del socio di elargire somme a favore dell’impresa che comunque dovrà formalizzare l’operazione con apposita delibera che autorizzi l’incameramento delle somme.
L’utilizzo di una tale soluzione in luogo del finanziamento garantito dallo Stato presenta vantaggi e svantaggi che, pertanto, prima di ogni perfezionamento dell’operazione devono essere ben valutati dall’organo amministrativo.
A vantaggio si rinviene la possibilità di reperire liquidità in tempi molto più agevoli di quelli previsti con l’adozione del finanziamento garantito Covid-19, con l’effetto che l’impresa potrà immediatamente ripianare la propria posizione e così mantenere alta la propria credibilità innanzi ai creditori. Quest’ultimi, pertanto, non avranno motivi di interrompere i rapporti commerciali con l’ente societario.
Ma i rischi che si generano in forza di una tale operazione sono circoscritti nell’attuazione di operazioni che se di fatto immettono liquidità nelle casse della società, possono pure generare altro debito nei confronti del socio che dispone tali somme, salva l’ipotesi del versamento in conto di capitale oppure a fondo perduto.
Di recente la Corte di Cassazione è proprio tornata sul tema distinguendo l’ipotesi e gli effetti che si determinano nei casi di finanziamento e versamento del socio in conto di capitale: “L’erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva “in conto capitale”; in quest’ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale “residual claimant”.” (Cass. 7919/2020).
Posta l’utilità e fattibilità materiale dell’operazione, è bene che le parti individuino correttamente l’operazione che vogliono porre in essere tale da tutelare, soprattutto, la posizione del socio.
Ove quest’ultimo si accordi con la società per l’esercizio di un versamento in conto capitale, il negozio non produrrà gli effetti tipici del mutuo con la nascita di uno specifico diritto di credito del socio nei confronti della società.
Tali somme potranno essere restituite solo a seguito dello scioglimento del rapporto con la società con tutti i limiti ivi connessi: bilancio attivo di liquidazione, soddisfacimento successivo rispetto alla posizione dei creditori sociali, restituzione secondo quota di partecipazione societaria e non secondo quanto effettivamente versato.
Inoltre, operazioni di finanziamento di tale genere sono ben viste dallo Stato che, difatti, in tali ipotesi mediante l’Ace – aiuto alla crescita economica – permette all’impresa di ottenere un’agevolazione che consiste in una deduzione – dal reddito complessivo dichiarato – di una percentuale dell’incremento del patrimonio netto formatosi per effetto del versamento in conto capitale effettuato.
In conclusione, ove possibile per effetto della volontà anche patrimoniale del singolo socio, è conveniente per la società l’utilizzo di strumenti di finanziamento privato – nella forma del versamento in conto capitale o a fondo perduto – anche in virtù delle agevolazioni fiscali ancora confermate nell’anno 2020.