A causa della situazione emergenziale da Covid 19 che affligge l’intera popolazione italiana e mondiale, la maggior parte delle imprese del nostro paese sta vivendo un ingente periodo di crisi dettato dall’arresto dei flussi economici in seno alle proprie casse.
Tale deflazione patrimoniale, con conseguenza aumento delle passività, è certamente determinato dalla chiusura forzata delle attività che, nonostante l’imminente apertura a singhiozzo, non basterà a risolvere eventuali stati di insolvenza quantomeno nel breve termine con ciò volendo intendere almeno un periodo di 12 – 20 mesi di ammortamento.
Proprio nel breve periodo, la previsione di scarsa redditività per arginare l’accumulo del debito generato negli ultimi mesi impone a tutte le aziende piccole, medie e grandi di adottare opportuni investimenti nella programmazione di una economia e di una produzione alternativa che tenga conto delle prescrizioni legislative di volta in volta approvate dal Governo per fronteggiare la presente situazione emergenziale da Covid 19.
Contrariamente, l’assenza di un piano alternativo di produzione economica e redditività condurrà necessariamente alla chiusura di quelle imprese già in crisi prima della situazione emergenziale, mentre, per i soggetti ancora in grado di reggere le perdite, il fattore salvezza sarà appunto determinato dalla formulazione di un’apposita strategia aziendale cucina ad hoc.

Dal quadro delineato ne deriva che le imprese sono costrette, almeno per coloro che si trovano in zone di passività ancora marginali e non in stato di insolvenza, non solo ad attivare la richiesta dei finanziamenti agevolati disposti dal Governo, ma pure alla liquidazione di parte del patrimonio per compensare determinate incontrovertibili passività.
Ciò onde evitare il fallimento e favorire la sanificazione economica che realmente potrà dirsi avvenuta solo dopo che l’impresa genererà nuovamente ricavi.
Quanto affermato interessa anche quelle aziende in grado di reggere le perdite giacché figlie di una politica aziendale che ha dato luogo a guadagni ma che, ad ogni modo, per effetto delle contrazione, hanno necessità di ottenere l’ausilio degli aiuti pubblici di recente formulazione.
E allora, dal punto di vista prettamente legale sarà importante il ruolo svolto dalla giurisprudenza nei prossimi mesi in relazione alla qualifica di società insolvente, considerato che da detta attribuzione possono sorgere importanti conseguenze in termini di dichiarazione di fallimento.
Sarà opportuno effettuare una analisi ancor più dettagliata delle ragioni della crisi e della capacità dell’impresa di ritornare in bonis tale da sfuggire al rischio di una dichiarazione di fallimento il cui procedimento è avviato dal creditore insoddisfatto e avente diritto.
Pertanto, i Tribunali fallimentari dovranno distinguere la patologica insolvenza dalla incapacità temporanea dell’impresa di reperire liquidità in virtù del blocco economico nel periodo di pandemia da Covid 19.
Dovrà essere considerato, tuttavia, che le posizioni debitorie precedenti alla situazione di lockdown non potranno essere giustificate dall’arresto economico successivo per effetto della chiusura forzata.
In un tale quadro emergenziale, i Tribunali potrebbero adottare interventi alternativi alla dichiarazione di fallimento, quali l’amministrazione controllata in presenza dei presupposti per i quali – ed anche in relazione alla considerazioni effettuate in ordine alla stato di insolvenza – è auspicabile l’intervento del legislatore.