“In tema di azione di responsabilità nei confronti del direttore generale di società di capitali, la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell’art. 2396 c.c. (nel testo applicabile prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all’interno della società sia desumibile da una nomina formale da parte dell’assemblea o del consiglio di amministrazione in base ad apposita previsione statutaria, poiché, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell’amministratore di fatto”

Figura affascinante ma al contempo controversa, è quella del direttore generale di società il quale costituisce soggetto che, nell’ambito delle diverse figure che costituiscono un ente societario, certamente ricopre una posizione apicale per sua natura.
Proprio per tali motivi, spesso ci si trova a confondere la figura del direttore generale con quella dell’amministratore e ciò anche perché è lo stesso codice civile che, solo per certi aspetti, richiama parte della normativa inerente gli amministratori.
Al fine di assegnare una posizione certa e sistematica al direttore generale occorre tenere conto degli spunti dottrinali e giurisprudenziali che nel corso dei diversi anni sono stati forniti e con i quali si è cercato di fare chiarezza sul ruolo del D.S. nonchè sulle differenze con l’amministratore di società.
Certamente, rispetto a questa prima problematica il direttore svolge funzioni che vengono definite di natura esecutiva e che, pertanto, si concretizzano in qualcosa di certamente diverso rispetto a quelle svolte da parte degli amministratori titolari invece di funzioni di natura gestionale.
Difatti, come affermato da risalente giurisprudenza della Cassazione, “Le funzioni di amministratore (e la responsabilità) di amministratore di una società e quelle di direttore generale, anche affidate alla stessa persona, sono concettualmente diverse, l’una consistendo nella gestione dell’impresa, l’altra nell’esecuzione, seppur al più elevato livello…” (Cass. n. 8279/1987).
Ancorché trattasi di risalente giurisprudenza, negli anni il concetto è stato confermato.
Ciò specie in relazione alla natura apicale della posizione rivestita dal direttore nella sistematica aziendale sicché appare fondamentale l’atto formale della nomina la previsione statutaria della stessa e ciò anche fini della responsabilità come infra specificato.
Si ricorda che lo stesso articolo 2396 c.c. non presta una definizione certa di direttore generale in quanto il legislatore si è preoccupato per lo più di definire gli ambiti di responsabilità dello stesso.
Difatti, da ultimo la Cassazione esprime che “In ordine all’art. 2396 c.c., non vi è una definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, essendo la responsabilità di tale soggetto ricollegata alla sua posizione apicale all’interno della società, desunta dal dato formale della nomina da parte dell’assemblea od anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria.” (Cass. n. 23630/2015).
Chiarito che il direttore generale è tale per effetto di una nomina formale in virtù di previsione statutaria e che dal punto di vista delle funzioni e mansioni esso è titolare di un ruolo esecutivo, rimane il problema di inquadrare concettualmente la sua responsabilità e le norme giuridiche in tal senso applicabili.
Ciò premesso, è bene partire dal dato testuale di cui all’art. 2396 c.c. secondo il quale “Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.”
Dalla norma si evince chiaramente la volontà del legislatore di estendere il regime il responsabilità degli amministratori anche ai direttori generali considerata, sempre, la distinzione funzionale tra le due categorie.
Di talché deve essere chiarito che il direttore generale risponde per resposabilità tipche del suo rapporto di lavoro ed anche per gli atti di mala gestio attuati per l’estensione della normativa ad essi degli amministratori.
Inoltre si evidenzia che in capo al direttore generale potrebbe venirsi a determinare il cosi detto cumulo di funzioni essendo astrattamente possibile che lo stesso rivesta funzioni di natura gestionale quanto esecutiva con l’effetto che sarebbe astrattamente configurabile contestualmente una responsabilità da mala gestio tipica dell’amministratore oltre che una responsabilità derivante da inadempienze relative al rapporto di lavoro instaurato con la società.
Resta fermo che l’azione di responsabilità nei confronti del direttore generale è configurabile solo ove qualora detta figura sia stata prevista con apposita clausola statutaria, salva la figura dell’amministratore di fatto: “In tema di azione di responsabilità nei confronti del direttore generale di società di capitali, la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica, ai sensi dell’art. 2396 c.c. (nel testo applicabile prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all’interno della società sia desumibile da una nomina formale da parte dell’assemblea o del consiglio di amministrazione in base ad apposita previsione statutaria, poiché, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell’amministratore di fatto” (Cass. n. 23630/2015).
In ogni caso per il D.S. è certa la risponderà, oltre ove ricorrente per le ipotesi di cui al 2476 c.c., anche per le inadempienze relative al rapporto di lavoro, di talché, qualora dovessero essere imputata l’inosservanza di mansioni conferite in regione del rapporto di lavoro e tipiche della funzione esecutiva, egli risponderà in primo luogo non dinanzi al Tribunale delle Imprese ma al giudice del lavoro e nell’ambito del proprio rapporto di lavoro (vedi Cass. n. 15619/2015).
Resta fermo che il direttore generale non è titolare automaticamente delle funzioni gestionali tipiche dell’amministratore in ragione della vicinanza tra le due figure sancita dall’art. 2396 c.c. per cui il cumulo può per lo più verificarsi di fatto o per volontà della società.