Esclusività e profitto tra diritto al brevetto e diritto sul brevetto

In merito alla distinzione tra il “diritto ai brevetto” ed il “diritto sul brevetto” si rileva che, mentre il “diritto ai brevetto” identifica la facoltà di chiedere la registrazione, posizione giuridica che si riconosce all’inventore ovvero a colui che a titolo derivativo acquista la completa descrizione dell’invenzione, ceduta contestualmente alla assunzione dell’obbligo di non divulgarla ulteriormente, il “diritto sul brevetto” consiste invece nella facoltà esclusiva di attuare e di trarre profitto dalla invenzione; quest’ultimo consegue alla brevettazione, tant’e che solo chi ha brevettato ne può godere, ai sensi dell’art. 2584 c.c.” (Cass. n. 5963/2019)

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Da ultimo una sentenza della Suprema Corte è tornata a parlare in tema di profitti ed esclusività nell’ambito del diritto industriale con focus sulla distinzione tra diritto al e sul brevetto nonché all’eventuale ammissibilità e circolazione/cessione separata degli stessi.

Il brevetto altro non è che quell’attestato amministrativo per mezzo del quale si attribuisce ad un determinato soggetto il diritto esclusivo di godere dei risultati di una nuova invenzione.

Senza dilungarsi in cosa consista effettivamente l’ invenzione”, ancorché quest’ultima è concetto fondamentale per l’attribuzione del brevetto e dei relativi vantaggi, l’invenzione attribuisce all’inventore diritti morali e patrimoniali.

I) Con diritti morali si esprime il riconoscimento della paternità di una invenzione ad un determinato soggetto quale autore della stessa; il diritto alla paternità è diritto della personalità al pari di altri quello al nome, alla vita e perciò stesso imprescrittibile, intrasmissibile e irrinunciabile.

II) I diritti patrimoniali costituiscono il cuore della brevettazione ovvero ai sensi dell’art. 2584 c.c. e 66 c.p.i. il diritto di esclusiva quale diritto di godere dell’invenzione e di sfruttamento economico della stessa: “Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.” (Art. 2584 c.c.).

Alla luce di una migliore interpretazione delle norme di cui sopra è soccorre una fattispecie giunta sino alla Suprema Corte ove quest’ultima è stata chiamata a decidere su un caso di retrocessione di brevetto e, pertanto, sulla possibilità o meno di ammettere una circolazione separata di diritto al brevetto e diritto sul brevetto di cui ai punti I) II).

E sul punto il giudice di ultimo grado, con la massima di cui infra, ha ricordato che per diritto al brevetto si intende quella posizione giuridicamente attiva di un determinato soggetto a richiedere alla autorità amministrativa competente il rilascio del brevetto mentre, per i diritti sul brevetto, il riferimento è all’art. 2584 c.c. e 66 c.p.i. e quale capacità di attuare l’invenzione e di trarne profitto dall’invenzione da parte di chi ha brevettato.

In particolare un soggetto aveva concesso ad una società di era amministratore di chiedere essa stessa la brevettazione a nome della società, pattuendo che l’eventuale fallimento sopraggiunto avrebbe determinato la retrocessione all’inventore – socio – amministratore, del brevetto e ciò tutto regolarmente pattuito con scrittura privata.

Il caso è stato rigettato in quanto, seppur è astrattamente configurabile la circolazione separata del diritto al brevetto e sul brevetto, si evidenzia che a sua volta i diritti sul brevetto non possono essere oggetto di scissione.

Ciò sta a significare che il diritto di godere e di attuare l’invenzione ex art. 2584 c.c. non può essere scisso rispetto al diritto di sfruttamento sempre ex art. 2584 c.c. del brevetto, e ciò perché i diritti sul brevetto non sono pattizialmente limitabili in virtù della impossibilità di attuare una scissione tra diritto di godere e attuare l’opera con quello di sfruttamento della stessa ed entrambi posizioni giuridiche attive rientranti nel diritto sul brevetto.

Si riporta la sentenza della Suprema Corte: La possibilità di distinguere tra diritto al brevetto (ossia la facoltà di chiedere la registrazione, riconosciuta all’inventore o a colui che a titolo derivativo acquista la completa descrizione dell’invenzione) e diritto sul brevetto (ossia la facoltà esclusiva di attuare e di godere dell’invenzione, concessa dall’art. 2584 c.c. a colui che ha brevettato) e, dunque, di ammettere una circolazione distinta di entrambi, non contraddice la logica dell’istituto brevettuale, la quale si concreta nel principio che soltanto chi brevetta bene ha il potere di esclusiva; sicchè, tale potere non è riconosciuto a chi non brevetta o brevetta male perchè non ha titolo per farlo. La cessione del diritto al brevetto conferisce all’avente causa che ponga in essere la brevettazione la facoltà esclusiva di attuare e di godere dell’invenzione ai sensi dell’art. 2584 c.c. Tale facoltà non può essere limitata pattiziamente in modo tale da scindere la titolarità del brevetto così registrato dalla posizione di titolare del diritto di sfruttamento.” (Cass. n. 6392/2000).

Riassumendo, con detta pronuncia la Cassazione ha espresso chiaramente:

1) che sussiste la possibilità di scindere tra diritto al brevetto e sul brevetto nonché la loro circolazione separata;

2) che nonostante detto riconoscimento non si può ulteriormente regolare e limitare contrattualmente il diritto di esclusiva ex art. 2584 c.c;

Detta impostazione è stata da ultimo nuovamente confermata come dimostra la sentenza in epigrafe ove ci si riferisce ancora alla distinzione tra diritto a(al) brevettare e di(sul) brevetto e la loro circolazione separata, ricordando che il diritto di esclusiva “…consegue alla brevettazione, tant’e che solo chi ha brevettato ne può godere, ai sensi dell’art. 2584 c.c.” (Cass. n. 5963/2019).

Sui diritti di esclusiva è bene precisare che il divieto di limitazione contrattuale, ovviamente, non si riferisce anche alla possibilità concessa a colui che è titolare del brevetto di rilasciare licenze per lo sfruttamento economica dell’invenzione.

Difatti, si ricorda che la licenza di brevetto costituisce il modello preferito per la circolazione dei diritti patrimoniali connessi alla brevettazione tant’è che a seguito di licenza il titolare del brevetto, quale parte licenziante concede di sfruttare al licenziatario, dietro corrispettivi, pattuito con contratto generalemente atipico, di godere dell’invenzione e di sfruttarla.

Ciò consentirà al titolare del brevetto che forse inizialmente non gode di quella capacità economica di sfruttare al massimo l’invenzione, di trarne immediatamente profitto dalla stessa nonché di procedere anche alla diffusione del prodotto (o del servizio) brevettato.

 

 

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