Cenni sulla trasformazione etero e omogenea di società: quale sorte dei debiti?

La vita di una società e di altre persone giuridiche anche non dotate di personalità, quale a titolo esemplificativo le associazioni non riconosciute, possono mutare la propria “veste” per l’insorge di esigenze che rendono necessaria una trasformazione del tipo sociale.
E’ noto che queste operazioni  possono dar luogo a trasformazione eterogenea ovvero omogenea a seconda che, secondo la vecchia formulazione ante riforma, i soggetti interessati della operazione siano enti di cui all’art. 2500 septies/octies c.c., oppure quando le vicende modificative hanno ad oggetto società commerciali di persone che intendono vestirsi della disciplina propria delle società di capitali e viceversa.
Tralasciando il tema delle maggioranze assembleari necessarie in sede di delibera della trasformazione, appare significativo evidenziare, non solo quando la trasformazione diviene efficace per i terzi, ma altresì quale sia la sorte dei debiti contratti prima della trasformazione.
Il punto di partenza è rappresentato senza dubbio dall’art. 2498 c.c. il quale sancisce un principio chiaro: “Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione“.
Il riferimento legislativo di rara limpidezza, ancorché intervenga la trasformazione societaria, ad esempio da s.n.c. a s.p.a., dispone che in per effetto della stessa nessun rapporto giuridico viene meno in capo all’ente trasformato.
Si determina, pertanto, che i contratti di impresa, ovvero tutti i rapporti posti in essere prima della trasformazione, ivi compresi quelli con i lavoratori, sopravvivono e non si verifica alcuna soluzione di continuità per effetto della trasformazione sicché restano salvi a titolo esemplificativo:
– i rapporti di lavoro;
– i rapporti debitori;
– i rapporti di locazione e contratti;
– i rapporti processuali;
Se per effetto della trasformazione si verifichi o no la realizzazione di un nuovo ente sociale il codice civile e chiaro e come appena visto ha risposto no!
Tuttavia, in ipotesi particolari la giurisprudenza ha dovuto risolvere fattispecie particolari per effetto dell’interpretazione delle norme in materia.
Un esempio è il problema attinente alla sorte di una impresa individuale confluita in una società, fenomeno che secondo giurisprudenza costante prevede la non applicazione della disciplina di cui all’art. 2498 c.c. bensì quella sulla successione dei contratti nell’ambito della cessione di azienda e ciò, evidentemente perché l’impresa individuale non è soggetto dotato di personalità giuridica come più volte ribadito: “nel caso di conferimento di un’azienda individuale ad una società – sia essa di persona o di capitali – si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell’art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso jure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi), ma bensì, ove il trasferimento investa l’intera struttura aziendale o parti di essa idonee a costituire autonome unità organizzative e produttive, alle disposizioni dettate, per gli aspetti generali del fenomeno stesso, dagli artt. 2558 c.c. e segg. e, per quelli particolari attinenti ai rapporti di lavoro, dall’art. 2112 c.c., in applicazione del quale sussiste la solidale responsabilità – per i debiti contratti verso i lavoratori anteriormente al trasferimento (anche se al momento di questo i relativi rapporti di lavoro non siano più in atto ed anche se detti debiti conseguano alla disposta integrazione giudiziale della retribuzione ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c.) – del socio conferente e della società nonchè, eventualmente, in relazione al tipo di questa, dei soci illimitatamente responsabili” (Cass. n. 26953/2016; conforme a Cass. n. 1963/1990 e n. 4873/1995).
Fuori dalle ipotesi particolari, verificato che a seguito della trasformazione i rapporti costituti sopravvivono, è da accertare come, ove in caso di trasformazione da società con autonomia patrimoniale imperfetta a perfetta e viceversa, possa mutare il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali.
L’art. 2500 quinques c.c., al fine di evitare fenomeni di trasformazione solo per limitare la responsabilità del socio, specifica che coloro che erano illimitatamente responsabili, salvo consenso dei creditori alla trasformazione, continueranno a rispondere con tutto il loro patrimonio per le obbligazioni sorte antecedentemente all’evento trasformativo e per quelle successive limitatamente.
Nella ipotesi inversa, trova applicazione per analogica l’art. 2269 in tema di società di persone giacché i soci entrano a far parte di un ente che ha cambiato semplicemente veste e, quindi già costituito. 
Ne consegue che per effetto del 2269 c.c. i soci a responsabilità limitata con la trasformazione assumeranno anche la responsabilità personale non solo per le nuove obbligazioni, ma anche per quelle anteriori.
Resta, infine, da individuare il momento nel quale per i terzi si perfeziona e ha efficacia la trasformazione dovendo scindere l’ipotesi di trasformazione omo ed eterogeneo, ove per la prima, la trasformazione è efficace dal momento in cui sono adempiuti gli obblighi pubblicitari di cui al secondo comma dell’art. 2500 c.c. che rinvia alla pubblicità richiesta per ogni tipo di ente adottato e alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente trasformato.
In ipotesi di trasformazione eterogenea, si tiene conto dei medesimi adempimenti sopra descritti con l’ulteriore osservazione che la delibera di trasformazione è efficace decorsi sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al 2500 c.c.
In conclusione, è certo che la trasformazione rappresenti uno degli strumenti più idonei che il legislatore ha previsto per far sì che a seconda delle esigenze societarie, un ente possa mutare la propria disciplina e veste giuridica.
L’ipotesi statisticamente più ricorrente è quella del passaggio da enti con autonomia patrimoniale imperfetta a perfetta per gli evidenti vantaggi.
Tuttavia, è necessario tenere conto che non vi è soluzione per i debiti antecedenti quei soci illimitatamente responsabili alla luce delle sopra indicate considerazioni, ove per essi una delle vie alternative resta la liquidazione e chiusura della società con successiva costituzione di nuovo ente privo di rapporti con creditori e debitori che nulla da quest’ultima possono pretendere.

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