Non è configurabile la simulazione dell’atto costitutivo di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, se non nei ristretti limiti dell’interposizione fittizia di persona, imponendo il sistema una lettura restrittiva dei casi di nullità di cui all’art. 2332 c.c. (Cass. n. 15173/2017)

Il codice civile delinea in modo praticamente cristallino le ipotesi nelle quali il c.d. atto costitutivo o contratto di società possa ritenersi nullo.
Difatti, forse mai in modo cosi chiaro il legislatore ha specificato all’art. 2332 C.C., non solo le ipotesi di nullità, ma anche gli effetti della stessa qualora generata per uno dei vizi di cui alla menzionata norma.
In particolare ricorre la nullità delle s.p.a. allorquando: 1) manca la stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico; 2) ci si trova in presenza di illiceità dell’oggetto sociale; 3) manca nell’atto costitutivo ogni indicazione riguardante la denominazione della società, conferimenti, l’ammontare del capitale sociale, l’oggetto sociale.
Ancorché appare difficile la configurabilità di una delle anzidette ipotesi di nullità, essendo quest’ultima ricollegata a fattispecie eclatanti, probabilmente l’ipotesi più ricorrente è da rinvenirsi nell’illiceità dell’oggetto sociale e, quindi, nella contrarietà dell’attività dell’ente a norme imperative e di ordine pubblico.
Meno raro, tuttavia, è l’ipotesi della simulazione di costituzione di società tra due o più soggetti e che conduce, in ogni caso, ai medesimi effetti espressi dal c. 2 dell’art. 2332 C.C..
E difatti, la nullità della società nonché la simulazione del contratto sociale, costituiscono due fattispecie che dal punto di vista degli effetti nei confronti dei terzi convergono nella medesima direzione e ciò tenuto conto:
– della norma di cui all’art. 2332 C.C.;
– delle norme sulla simulazione;
– degli effetti della trascrizione;
In primo luogo l’art. 2332 C.C. chiarisce immediatamente che la “dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese”, volendo con detta norma il legislatore porre piena tutela ai terzi che nelle more dell’accertamento della nullità della società, avendo fatto affidamento sull’esistenza della persona giuridica nulla, hanno acquisito diritti e doveri rilevanti per l’ordinamento giuridico.
Ne deriva un mutamento del normale funzionamento della disciplina della nullità giacché in questa fattispecie la stessa opera ex nunc esclusivamente in via residuale e in deroga al normale funzionamento della retroattività della nullità.
Pertanto, se normalmente gli atti posti in essere dai terzi in virtù di un negozio nullo non produco effetto, l’art. 2332 C.C. ne impedisce tale sorte e, pertanto, rimangono salvi i negozi giuridici posti in essere dai terzi.
In secondo luogo, sulla simulazione l’art. 1415 C.C. dispone che l’inopponibilità della stessa nei confronti dei “…terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.”
Infine, se a ciò si aggiunge che la trascrizione è uno strumento posto a tutela dei terzi affinché gli stessi, grazie alla pubblicità da cui ne deriva trovano tutela dei propri interessi, è evidente che l’atto costitutivo del contratto sociale in forza della sua necessaria trascrizione determina il cristallizzarsi dell’affidamento dei terzi sull’esistenza della società come tale e svanisce ogni possibilità di configurazione della simulazione.
E, difatti, nell’ipotesi di simulazione del contratto sociale si verifica che l’atto resta da interpretare per come portato a conoscenza con il sistema della pubblicità conoscitiva nei confronti dei terzi che con siffatto evento sono certi dell’esistenza dell’ente e su tale certezza fondano la stipula di qualsivoglia negozio giuridico: “la simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci ma si atteggia, al contempo come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi…” (Trib. Milano 7.04.2016; Cass. n. 22560/2015; Conforme Cass. n. 30020/2011).
Resta da sciogliere il nodo allorquando un’eventuale domanda di simulazione del contratto sociale fosse trascritta al fine di accertare la simulazione del contratto sociale: probabilmente in tale ipotesi gli atti compiuti successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della simulazione potrebbero trovare l’opposizione ai sensi dell’art. 1415 C.C. del c. 2 dell’art. 2332 C.C..
Bruno Delpopolo