“Le prestazioni a carattere accessorio e non consistenti in conferimenti in danaro che, a norma dell’art. 2345 C.C., l’atto costitutivo può porre a carico dei soci di società per azioni, costituiscono adempimento di obbligazioni sociali e non di obbligazioni inerenti ad un rapporto contrattuale diverso e distinto da quello sociale, ancorché ad esso collegato” (Cass. 14523/2000)
Con la costituzione della società, sorgono alcuni obblighi in capo ai soci che possono essere rappresentati principalmente nell’obbligo del soggetto di eseguire alcuni adempimenti previsti dalla legge e, qualora indicato nell’atto costitutivo, anche delle prestazioni accessorie che i contraenti hanno voluto prevedere e la cui esecuzione diventa necessaria a pena di azione per inadempimento con effetti graduati e diversi a seconda che si tratti del mancato conferimento, ovvero della mancata esecuzione di dette prestazioni accessorie.
E’ necessario ribadire che nell’ambito della S.p.a. la qualità di socio si assume con l’acquisto delle azioni rilasciate dalla stessa società che tuttavia possono non essere immediatamente conferiti e vengono in tal caso sostituti da appositi certificati provvisori ad essi equiparabili: la società può altresì anche decidere di non procedere per la non distribuzione immediata sicché la prova dello “Status” di socio è dimostrato dall’iscrizione del soggetto nel libro dei soci.
Dopo la sottoscrizione del capitale sociale, l’obbligo del conferimento rappresenta il primo obbligo che il socio è tenuto ad adempiere considerando che l’art. 2342 C.C. dispone che nelle S.p.a. “Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare”, e che, qualora non vi sia menzione nell’atto costitutivo, i conferimenti dovranno eseguirsi in danaro.
Sul punto la giurisprudenza ha da ultimo chiarito, a fronte delle difficoltà ricorrenti di imputare il versamento a titolo di mutuo o apporto al patrimonio della società, “…la qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, (…), alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio…” (Cass. n. 7471/2017).

E, però, la società con il contratto sociale può consentire e prevedere che alcuni soci o tutti, possano effettuare conferimenti in natura o di crediti tenuto conto che nell’ambito delle S.p.a. è espressamente fatto divieto di conferire servizi e ogni prestazione d’opera, quest’ultime possibili, invece, nella società a responsabilità limitata.
I conferimenti in natura sono sottoposti per espressa previsione dell’art. 2342 c. 3 C.C. agli articoli 2254 e 2255 che regolano garanzia e passaggio dei rischi: si evidenzia che per espressa previsione dell’art. 2342 c. 3 a differenza dei conferimenti in danaro, è necessario che al momento della sottoscrizione delle azioni corrispondenti a conferimenti in natura o crediti, i titoli azionari siano interamente liberate.
Tuttavia, tali conferimenti pongono il problema delle sopravvalutazioni o sottovalutazioni in quanto si possono verificare il rilascio di azioni che non corrispondono al valore reale dei beni conferiti e, difatti, per tali motivi essi sono preceduti da eventuali procedimenti di stima o attestazione di valore ex art. 2343 C.C. e ss salvo alcune ipotesi previste dal legislatore di cui all’art. 2343 ter c. 2 C.C..
Ulteriore obbligo che può gravare sui soci dopo la sottoscrizione del capitale sociale, può essere l’esecuzione di prestazioni accessorie che sono state previste nel contratto sociale e che, si badi bene, possono essere limitate solo ad alcuni soggetti e non necessariamente a tutti i soci.
La disciplina delle prestazioni accessorie è individuata all’art. 2345 C.c. secondo il quale “Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento”.
Come è evidente, il legislatore si è preoccupato di sottolineare che tali prestazioni devono, oltre che essere previste nello statuto, ben individuate e tipizzate giacché è necessario aver descritto esattamente l’oggetto per evitare che sorgano dubbi sulla prestazione da eseguirsi in capo al socio.
Risalente giurisprudenza della Cassazione ha sancito la natura dell’obbligazione specificando che essa rappresenta adempimento di un obbligo sociale dovuto dal socio perché richiesto nell’atto costitutivo.
Essa può consistere in quelle prestazioni di opera che, per volontà stessa del legislatore, non possono aver luogo di conferimento ma solo oggetto di prestazione accessoria, tenuto conto, inoltre, che la loro esecuzione non trova causa in un rapporto di subordinazione con la società, ma bensì nel contratto sociale (Confronta Cass. n. 3402/1987).
Tralasciando in questa sede gli effetti del mancato adempimento dell’obbligo del conferimento di cui all’art. 2342 C.C., si evidenzia che il socio inadempiente della prestazione accessoria può essere sottoposto a diverse sanzioni che, anche in tal senso, dovranno essere descritte nell’atto costitutivo: sul punto non vi sono limiti in quanto è lo stesso articolo 2345 C.C. che sancisce le necessità di prevedere nel contratto particolari sanzioni per l’inadempimento delle prestazioni accessorie che possono spingersi sino all’esclusione del socio dalla compagine sociale.