“La quota di partecipazione di una società a responsabilità limitata è soggetta a trasferimenti, pignoramenti e sequestri nei confronti del socio che ne è il titolare, e non della società che, con riferimento a tali eventi, è terza; ne consegue la piena pignorabilità della quota del socio di s.r.l. – debitore, da parte del creditore di quest’ultimo, anche se vi è stato il fallimento della società, non trovando applicazione l’art. 51 l. fall., in quanto nella specie la società non è la debitrice esecutata, ma soltanto la terza pignorata” (Cass. n. 22361/2009)

Il cosi detto creditore particolare può soddisfare il credito vantato nei confronti del socio di una società a responsabilità limitata con il pignoramento della quota.
Che si tratti di S.r.l. ovvero di S.r.l.s. plurisoggettiva o unipersonale, il concetto non cambia.
Tuttavia, il pignoramento della quota può determinare degli effetti all’assetto della società, soprattutto nella ipotesi di persona giuridica unipersonale.
E’ noto a tutti, ormai, che il legislatore ha introdotto la società a responsabilità limitata semplice per la quale, al di fuori della disciplina descritta all’art. 2463 bis C.C., si applica quanto la legge dispone per le S.r.l. e, quindi, anche per la parte relativa alla responsabilità per le obbligazioni sociali e per ciò che attiene alla espropriazione della quota.
L’introduzione delle S.r.l.s. risponde essenzialmente a problemi di natura patrimoniale per coloro che, non avendo i fondi necessari per la costituzione delle S.r.l. per la quale l’art. 2463 C.C. dispone un capitale minimo di € 10.000,00, intendono formare un ente sociale come la S.r.l.s. che è possibile costituire, ai sensi dell’art. 2463 bis, con solo € 1,00 di capitale ancorché versato tutto al momento della costituzione innanzi il notaio.
Il creditore particolare del socio può soddisfare il credito vantato sin da prima della costituzione della società, o per debiti assunti dopo dal debitore personalmente, tramite il pignoramento della quota di partecipazione.
Inoltre, è noto a tutti che il legislatore ha introdotto le società a responsabilità limitata semplice per le quali, al di fuori della disciplina descritta all’art. 2463 bis C.C. si applica quanto la legge dispone per le S.r.l. ivi compresa la parte relativa alla responsabilità per le obbligazioni sociali e per ciò che attiene all’espropriazione della quota.
Tuttavia, l’introduzione di codesta ulteriore forma di ente societario semplificato risponde essenzialmente a problemi di natura patrimoniale per coloro che, non avendo i fondi necessari per la costituzione delle S.r.l. per la quale l’art. 2463 C.C. dispone un capitale minimo di € 10.000,00 da conferire, intendono costituire una società a responsabilità limitata.
Difatti, tale problema non sussiste per la S.r.l.s. che è possibile costituire, ai sensi dell’art. 2463 bis, con solo € 1,00 di conferimento ed a patto che i conferimenti avvengano interamente al momento della costituzione innanzi il notaio.
Facendo stretto riferimento alla S.r.l. e s.r.l.s. l’art. 2468 C.C. chiarisce che, salvo differenze disposte sin dall’atto costitutivo, “le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento”, così che i diritti sociali spettanti ai soci, ivi compresi quelli di natura patrimoniale, sono cencessi in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Nell’alveo di questi diritti riconosciuti ai soci rientrano quelli di natura patrimoniale – contabile ai sensi dell’art. 2478 bis C.C. considerato, però, che sulla distribuzione degli utili il socio non ha un vero e proprio diritto al loro conseguimento, bensì una mera aspettativa, atteso che detta norma riconosce esclusivamente il diritto di approvazione del bilancio al momento del quale i soci decidono pure sulla distribuzione o meno degli utili.
Premesso ciò, la quota di partecipazione può essere oggetto di espropriazione ai sensi del 2471 C.C., oltre che di pegno, usufrutto e sequestro.
Concentrandoci esclusivamente sull’espropriazione della quota, la norma sancisce la possibilità del creditore particolare del socio di una s.r.l. di soddisfare il proprio credito mediante il pignoramento della stessa con notifica dell’atto al debitore e alla società nonché successiva iscrizione nel registro delle imprese dell’avvenuto pignoramento.
Inoltre, se fosse una s.r.l. o s.r.l.s. unipersonale l’acquirente diventa anche il socio titolare per effetto dell’assegnazione in suo favore dell’unica quota esistente.
Infine, è bene precisare che ai sensi dell’art. 2912 C.C. “Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata, con l’effetto che con l’approvazione del bilancio annuale e della volontà dell’assemblea di procedere alla distribuzione degli utili, il creditore particolare del socio potrà estendere il pignoramento sugli utili teoricamente dovuti all’ex socio esecutato.