“In tema di danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicchè, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia”(Cass. n. 10516/2017)
Quando inizia e finisce la responsabilità della scuola e degli insegnati verso gli alunni?
Il tema della responsabilità della scuola nei confronti degli alunni per i danni a quest’ultimi occorsi è attuale e mai cosi scontato come potrebbe apparire, atteso che nell’immaginario comune vi è la convinzione che l’istituto scolastico sia sempre e comunque responsabile per ogni evento lesivo occorso agli alunni durante le ore di lezione.
In grandi linee, la responsabilità degli insegnanti e dell’istituto scolastico trova le sue radici nell’ambito dell’art. 1173, 1218 e 2048 del codice civile.
L’art. 1173 c.c. richiamando le fonti dell’obbligazione ricorda che quest’ultime possono derivare da “contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”, di talché la prestazione da adempiere può derivare o dallo specifico atto negoziale stipulato dalle parti (o anche da una sola di esse), dal generale obbligo di non cagionare danni ad altri ex art. 2043 c.c. e da altri atti o fatti idonei o produrre obbligazioni.
Nel caso specifico dell’istituto scolastico, la responsabilità dello stesso per i danni occorsi agli alunni deriva dal contratto stipulato tra i genitori o chi ne esercita la patria potestà e l’istituto scolastico ed il cui contratto si intende sottoscritto al momento dell’iscrizione a scuola.
Ora, pur non essendovi instaurato alcun rapporto giuridico per mezzo dell’apposita sottoscrizione di un contratto, anche l’insegnante è responsabile per i danni subiti dall’alunno in virtù del cosiddetto contatto sociale che interviene tra il professore e l’alunno e ciò perché tale relazione è idonea ad essere inquadrata, ai sensi dell’art. 1173 c.c., come fatto idoneo a produrre obbligazioni tra le parti.
E difatti, per la particolare relazione sociale che interviene tra alunno e professore, l’ordinamento esige nei confronti di entrambi “specifici doveri di comportamento, ossia di collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici” (Trib. Trieste n. 833/2015) quest’ultimi derivanti tutti dall’obbligo generale di cui all’art. 2 della Costituzione, nonché dai principi di esecuzione dalla prestazione secondo correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c.
Attesa la natura della responsabilità dell’istituto e degli insegnanti qual’è la specifica prestazione che si esige da questi soggetti?
Considerata la funzione naturale dell’iscrizione a scuola, sicuramente si esige che il proprio figlio ottenga da parte dell’istituto scolastico e, quindi, dai professori ivi operanti, la corretta educazione e insegnamento delle materie necessarie ad accrescere la cultura dell’alunno per il cui fine è stato istituito l’obbligo scolastico.
Ad ogni modo, più in particolare gli obblighi di protezione di cui sopra esigono che l’istituto scolastico e gli insegnanti, al fine di adempiere la prestazione correttamente, devono tenere in considerazione anche l’incolumità degli alunni per effetto dell’obbligo di sorveglianza che incombe in virtù dei sopra citati obblighi di protezione.
Appare del tutto evidente che il profilo della responsabilità per i danni occorsi durante l’ora di matematica, italiano, latino e scienza ecc…, non determinato dubbi in capo alla sussistenza o meno della stessa responsabilità, perche tali eventi sono accaduti in un momento nel quale l’alunno era sotto la sicura sorveglianza e vigilanza dei maestri e dell’istituto scolastico.
Il problema potrebbe in realtà porsi nelle ipotesi cosidette “transitorie” ovvero in tutti quei casi nei quali non vi è l’adempimento specifico dell’obbligo di istruire ed educare gli alunni strettamente connesso all’ora di lezione: le ipotesi classiche sono quelle relative al buco intercorrente tra un’ora di lezione e l’altra, durante la ricreazione ed anche al momento della fuoriuscita da scuola.
Ebbene, come detto inizialmente in virtù dei generali obblighi di protezione, i principi generali depongono a favore di una necessaria vigilanza nei confronti degli alunni, la quale non è ricompresa solo durante le ore di lezione, ma si estende sino al momento in cui si ha un vero e proprio passaggio di vigilanza e, quindi, di responsabilità da un soggetto ad un altro.
Ne deriva che i danni che l’alunno subisce durante la ricreazione o durante il cambio ora, sono sempre imputabili all’istituto scolastico e in senso lato all’amministrazione MIUR unica legittimata passiva avverso la quale è possibile richiedere giudizialmente il risarcimento del danno perche “sono riferibili direttamente al ministero della pubblica istruzione i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente, sicché sussiste la legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando…nel quale l’unico legittimato passivo è il Ministero della pubblica istruzione (Cass. n. 10042/2006).
Pertanto, salvo che il fatto del danno non sia imputabile per caso fortuito o forza maggiore sopravvenuta, anche nell’ipotesi di fuoriuscita dalla scuola degli alunni dopo le ore di lezione, perché ad esempio il professore ha provveduto ad accompagnare il ragazzo presso lo scuolabus che effettua il servizio di trasporto scuola – casa, sussiste la responsabilità di insegnati e dell’istituto per l’omessa vigilanza ovvero nell’ipotesi in cui detta vigilanza non sia stata eseguita correttamente, ovvero ancora affidata ad un terzo: “In tema di danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicchè, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minorefino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia” (Cass. n. 10516/2017).
Orbene, premessa la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. in capo alla scuola, e quella da contatto sociale per gli insegnanti e che comunque segue le regole della disciplina contrattuale, i danni occorsi all’alunno nel momento in cui quest’ultimo era ancora sotto la vigilanza dei predetti soggetti sussiste in capo alla scuola e agli insegnanti fintanto che non sia intervenuta l’assunzione del dovere di protezione e sorveglianza in capo ad altro soggetto.