Il risarcimento dovuto dalla banca per il danno arrecato durante le trattative

Interruzione e ritardo possono generare danno al consumatore

“La violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti” (Cass. Sezioni Unite n. 26724/2007).

Precontrattuale responsabilitàEbbene sì, interruzione e ritardo durante le trattative contrattuali con la Banca possono dare luogo al risarcimento del danno anche qualora il credito non sia stato erogato per mancata conclusione del contratto.

Il principio è posto all’art. 1337 C.c. secondo il quale “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

E’ opportuno sottolineare che in materia sussiste un dibattito giurisprudenziale sulla natura di detta tipologia di responsabilità: una parte della giurisprudenza ritiene la responsabilità precontrattuale è assimilabile a quella da “contatto sociale qualificato” (Cass. 14188/2016; Cass. n. 27648/2011), con onere della prova a carico del debitore; mentre altra giurisprudenza ritiene tale responsabilità di natura extracontrattuale con conseguente inversione dell’onere della prova e prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento (Cass. Sez. Unite n. 9645/2001; Cass. n. 6587/2017).

E, però, comune ad entrambe le tesi, è che le violazioni che danno luogo ad un tale tipo di responsabilità sono nascenti dalla lesione dei reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione di cui all’art. 2 Cost. e 1175 e 1375 c.c., sicché l’intermediario finanziario che durante le trattative contrattuale con il cliente viola tali norme incorre in responsabilità idonea fondare una pretesa di risarcimento innanzi all’autorità giudiziaria competente.

In concreto, i danni che possono essere arrecati dall’esercente l’attività di intermediazione finanziaria, possono derivare, ad esempio, da interruzione delle trattative contrattuali ma anche dai tempi lunghi nel rilascio delle somme richieste a titolo di mutuo per l’acquisto della prima casa e/o altra tipologia di finanziamento.

Infatti, durante le trattative si genera un reciproco affidamento allorquando i rapporti tra le parti sono giunti ad uno stato idoneo tale da far credere ragionevolmente a chi intende invocarne la responsabilità che riuscirà a concludere il contratto.

Se la Banca che ha già concordato con il cliente buona parte del contenuto del contratto decide di volere ingiustificatamente interrompere le trattative, incorrerà in responsabilità precontrattuale perché il consumatore, avendo confidato nella conclusione del contratto, sarò costretto a riprendere tutto l’iter burocratico presso altro istituto per ottenere l’erogazione del credito (Confr. Cass. n. 7545/2016).

Altrettanto tipica è la responsabilità dell’intermediario finanziario nell’ipotesi di violazione della lealtà reciproca in riferimento al dovere di completezza informativa in merito alla necessità di chiarire le reali intenzioni di concludere il contratto e l’obbligo di non omettere informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative.

Il venire meno di informazioni utili al cliente è fonte di responsabilità perché viola i principi solidaristici sopra menzionati considerato che parte contraente potrebbe con la conoscenza di tutte le informazioni utili essere indotta a non stipulare il relativo contratto.

Infine, è opportuno prendere in riferimento anche l’ipotesi della responsabilità per eccessivo decorso del tempo durante le trattative.

Anche in questa ipotesi, prima di avanzare qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti dell’istituto di riferimento, bisognerà verificare perché la Banca ritardi l’istruttoria relativa al proprio contratto e se vi era un termine in tal senso, cosicché è da ritenersi illegittima e soggetta a risarcimento la trattativa che pende per troppi molti mesi ingiustificatamente anche se non sottoposta a termine, o di quella, che per errata esecuzione delle operazioni da parte del dipendente bancario, genera l’attivazione dei procedimenti di denuncia antiriciclaggio di cui all’art. 3 del D.l. 143/91 e che di conseguenza determina ingenti ritardi nella procedura di emissione del credito.

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