Controllo delle forze dell’Ordine: è possibile la perquisizione dell’auto?

“Il termine “operazioni di polizia” utilizzato dal legislatore nell’art. 4 della L. n. 152/1975- nell’ambito del quale, a determinate condizioni, è consentito procedere a perquisizioni immediate per accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione – deve essere considerato in senso ampio, comprendente ogni attività peculiare della polizia giudiziaria effettuata nell’ambito delle specifiche attribuzioni della stessa e non richiede una preventiva organizzazione né l’espletamento di attività coordinate e complesse per il raggiungimento di un determinato scopo preventivamente individuato, ben potendo coincidere con l’ordinaria attività di istituto” (Cass. Penale n. 46233/2013)

Posto di controlloCome è necessario comportarsi innanzi al pubblico ufficiale che procede alla perquisizione dell’auto o intima al conducente attività para perquisitorie

Non è chiaro a tutti quali sono i diritti e doveri che la legge riconosce ed impone allorquando un soggetto è sottoposto al controllo da parte delle forze dell’ordine.

In particolare capita che dopo l’intimazione di alt eseguita dal pubblico ufficiale, questi successivamente procedano a richieste che esulano dalla mera esibizione di documenti e si spingano sino a vere e proprie perquisizioni.

Quanto sono legittime queste operazioni di controllo cosi invasive della libertà personale?

Ebbene, prima di fare stretto riferimento alla disciplina specifica e contemplata nel codice dalla strada, già la Costituzione Italiana tutela l’ordine pubblico, quest’ultimo sancito in numerose norme e riguardanti la tutela dell’ordine politico, della libertà e dell’economica finalizzate alla salvaguardia del valore democratico sul quale si basa l’intero ordinamento italiano ed inesistente in assenza di ordine pubblico.

Su tali principi generali è possibile porre le basi per il riconoscimento del potere repressivo, investigativo e garantistico tipico del pubblico ufficiale.

Tuttavia, considerato che un tale potere incide nella sfera di libertà del soggetto sino a comprimerla in modo significativo, il legislatore ha voluto allo stesso tempo sottoporlo ad appositi limiti volti a contemperare i contrapposti interessi di tutela dell’ordine pubblico della libertà personale del singolo.

Infatti, facendo riferimento all’ipotesi di guida, o più semplicemente quando si passeggia da soli o in coppia, può capitare di essere sottoposti a controllo da parte delle forze dell’ordine e, malgrado impegni ed eventuali ritardi, è obbligatorio fornire al pubblico ufficiale i documenti necessari per procedere alla propria identificazione.

Contrariamente si potrebbe incorrere nel reato previsto all’art. 651 c.p. secondo il quale “Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Premesso ciò, è possibile procedere alla perquisizione dell’auto o personale?

In primo luogo è necessario richiamare le specifiche norme previste dal codice della strada all’art. 192 secondo il quale dispone un obbligo generale di fermarsi all’invito dei funzionari di polizia stradale muniti di uniforme e strumenti di rilevazione ben visibili.

Detto ciò, sarà necessario fornire tutte le indicazioni e documenti richiesti come previsto al comma 2 del su indicato articolo al fine di permettere agli agenti di procedere all’esercizio delle proprie funzioni di polizia le quali, in riferimento all’ipotesi di controlli da parte della polizia stradale, salvo eccezioni, non potranno spingersi sino a giungere alla perquisizione personale e del veicolo.

Difatti, l’art. 192 c.d.s. prevede che i funzionari della polizia stradale possono:

– procedere ad ispezioni (non quelle previste dal codice di procedura penale) del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo;

ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

Orbene, innanzi a controllo della polizia stradale questa, secondo il codice della strada, potrà esclusivamente verificare che il mezzo sia idoneo alla circolazione stradale e, pertanto, in caso contrario potrà disporre la cessazione della marcia al conducente del veicolo ivi irrogando le relative sanzioni.

Tuttavia, questa norma dev’essere letta anche in relazione alla tutela dell’ordine pubblico sopra menzionato e dei poteri conferiti alla polizia giudiziaria dal codice di procedura penale.

E difatti, ancorché per le perquisizioni è sempre necessario il decreto dell’autorità giudiziaria, le disposizioni attuative del codice di procedura penale prevedono i cosiddetti accertamenti urgenti a diretta esecuzione della polizia giudiziari e riguardanti le perquisizioni e accertamenti di cui agli art. 352 e 354 c.p.p.

Questi sono, altresì, riconosciuti dall’art. 4 della legge n. 152/1975 che prevede che in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell’autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all’identificazione, all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. 

In tale ipotesi, non essendo possibile attendere che l’autorità giudiziari emani il decreto che autorizza la perquisizione, la polizia può procedere ugualmente a patto che ne avvenga la verbalizzazione delle operazioni e la convalida nelle successive ore da parte del pubblico ministero a pena di illegittimità.

In conclusione

Sussiste un potere da parte del pubblico ufficiale, conferito da norme costituzionali, penali e di procedura penale, di controllo finalizzato alla tutela dell’ordine pubblico che determina una compressione della libertà individuale del soggetto.

Proprio per tale motivo questo potere è sottoposto a determinati limiti e, difatti, proprio in riferimento ai controlli su strada da parte della polizia, trova attuazione la specifica disciplina del codice della strada che non autorizza alla perquisizione personale e dell’auto il pubblico ufficiale, il quale tuttavia potrà procedervi nei casi di particolare urgenza e necessità in quanto vi è fondato motivo di temere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo.

Per fare un esempio concreto, la polizia potrà procedere direttamente alla perquisizione del mezzo solo di fronte ad evidenti prove ed indizi da far presumere la commissione del reato: ad esempio durante l’ispezione del triangolo auto vengono rinvenute tracce di droga che ne fanno pensare il possesso di ulteriore quantità in macchina.

Ed ancora, non fermarsi dopo aver ricevuto l’apposito segnale dell’agente con la paletta può essere sintomatico della commissione di un reato.

Solo in questi casi sarà possibile procedere alla perquisizione senza apposito decreto dell’autorità giudiziaria e a piena iniziativa della polizia, e la cui operazione di perquisizione dovrà essere necessariamente oggetto di apposita convalida.

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