Intestazione di beni al figlio minore

Casa

Una domanda che spesso ci poniamo è la seguente: “Può mio figlio minore essere proprietario ed intestatario di beni mobili e/o immobili”?

Per poter rispondere è possibile prendere in considerazione quanto descritto dal legislatore all’art. 324 C.c sull’Usufrutto legale.

Preliminarmente va chiarito che il diritto di usufrutto comporta da un lato la titolarità della nuda proprietà in capo a un determinato soggetto, che nell’ipotesi in esame è il figlio minore, e dall’altro lato l’esercizio dei poteri connessi alla proprietà stessa ed i relativi oneri, ad altro soggetto, che nella specie è costituito dai genitori del minore

Secondo l’art. 324 C.c. “I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all’emancipazione.

Ciò sta a significare che in forza delle regole che dominano il diritto di usufrutto, il bene regalato dall’amico o da un parente del minore, ricadrà in capo a quest’ultimo a titolo di nuda proprietà, e l’usufrutto ai genitori, ma ciò sino al compimento della maggiore età del figlio, ovvero più raramente, sino alla sua emancipazione.

Superata tale fase transitoria, la nuda proprietà e l’usufrutto si ricongiungono in uno nel diritto di proprietà esclusivo in capo al figlio ormai maggiorenne o emancipato, con la conseguenza che il proprietario, ormai maggiorenne, eserciterà liberamente tutti i poteri connessi al pieno diritto di proprietà sui beni da lui ricevuti.

Ad ogni modo, alla regola dell’usufrutto legale il legislatore ha previsto delle eccezioni.

Ad esempio, a mente dell’art. 324 c. 3 C.c.:

“Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del propri lavoro; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima; 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà.

Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.”

Tutte le predette eccezioni costituiscono deroga alla regola sopra esposta di cui all’art. 324 c.1 C.c..

E quali sono gli obblighi dei genitori titolari del diritto reale di usufrutto?L’art. 1004 C.c. dispone che “Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario.

Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione”

La lettera della norma chiarisce che in ordine agli immobili, il figlio nudo proprietario avrà diritto affinché tutti i costi di manutenzione siano posti a carico dei genitori usufruttuari, ivi comprese le spese di amministrazione (anche quelle fiscali) e di custodia.

A questo punto la domanda sorge spontanea: qual’é la tutela resa dal legislatore contro l’inadempimento dei genitori agli obblighi appena indicati? Gli articoli 330 C.c. e 333 C.c. fanno riferimento alla “Decadenza della responsabilità genitoriali sui figli” e alla “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”.

Nella sostanza il genitore contrario, i parenti ed anche il pubblico ministero potranno adire il Giudice tutelare per la cessazione della condotte lesive derivanti dall’inadempimento degli obblighi ricadenti sugli esercenti la potestà genitoriale, che rimane quest’ultima, in ogni caso, presupposto essenziale.

Infine, vale la pena di tenere in considerazione che per poter intestare un immobile a mezzo di compravendita o donazione al proprio figlio minore, sarà comunque necessario richiedere l’autorizzazione al competente Giudice Tutelare.

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